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Simone Baptiste
Imposta di bollo e-fatture
Agevolazioni dal 1° gennaio 2023
Dal 1° gennaio
2023 la soglia che consente i pagamenti cumulativi della imposta di bollo sulle
fatture elettroniche senza sanzioni e interessi sale a 5.000 euro
Con la Legge 122
del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell’articolo 3) di conversione del DL
73/2022 sono state introdotte semplificazioni per le modalità di
versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La nuova
disposizione incrementa, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro
il quale si può effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro
l'anno, il versamento dell’imposta di bollo.
Come precisato dalla norma le
novità entreranno in vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1°
gennaio 2023.
La legge 122/2022
va a modificare la disposizione in base alla quale, per ridurre gli adempimenti
dei contribuenti, se l'imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può
essere pagato successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza
applicazione di interessi e sanzioni.
In particolare:
se l’imposta dovuta per le
e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 250 euro, è
possibile pagare entro il termine fissato per versare l’imposta del
secondo trimestre; se l’imposta
complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due
trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere pagata
entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al terzo
trimestre.
Dal 1° gennaio 2023
l’importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie sale a
5.000 euro.
Ne consegue che:
se l’ammontare dell’imposta
di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale
5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per
il secondo trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta
complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non
supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con
l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
Calendario aggiornato
delle scadenze
Il calendario delle scadenze per
il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo
quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014
Periodo di riferimento
Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre
31 maggio (*) (**)
2° trimestre
30 settembre (**)
3° trimestre
30 novembre
4° trimestre
28 febbraio
(*) se l’importo dovuto per
il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento
può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) se l’importo dovuto
complessivamente per il primo e secondo trimestre non
supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30
novembre.